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T.A.R. Campania – Salerno, Sezione II, Sent. 11 settembre 2015, n. 1987

notizie_daloiaNon può sostenersi che la Curatela, ai sensi dell’art. 192, quarto comma, del D.lgs. n. 152/2006, sarebbe tenuta alla bonifica ambientale essendo subentrata nei diritti della società fallita (cui sarebbe da ascrivere la responsabilità dell’illecito), secondo le previsioni del Decreto Legislativo 8.6.2001 n. 231 in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni. E ciò in quanto il Fallimento non può essere considerato un subentrante, ossia un successore dell’impresa sottoposta alla procedura fallimentare. La società dichiarata fallita conserva la propria soggettività giuridica e rimane titolare del proprio patrimonio: solo ne perde la facoltà di disposizione, subendo la caratteristica vicenda dello spossessamento (art. 42 RD. n. 267/ 1942). Correlativamente, il Fallimento non acquista la titolarità dei suoi beni, ma ne è solo un amministratore con facoltà di disposizione, laddove quest’ultima riposa non sulla titolarità dei relativi diritti ma, a guisa di legittimazione straordinaria, sul manus publicumrivestito dagli organi della procedura (art. 31 R. D. n. 267/ 1942).
Per l’effetto, nei confronti del Fallimento non è ravvisabile un fenomeno di successione, il quale solo potrebbe far scattare il meccanismo estensivo, previsto dall’art. 192, comma 4, digs. clt., della legittimazione passiva rispetto agli obblighi di ripristino che l’articolo stesso pone in prima battuta a carico del responsabile e del proprietario versante in dolo o colpa (in termini, da ultimo, Cons. St., Sez. V, 30 giugno 2014 n. 3274)
”.