“L’omessa dichiarazione della precedente risoluzione contrattuale determina … la falsità della dichiarazione resa in proposito dalla società ricorrente e ne legittima, di per sé sola, l’esclusione. In tal caso non c’è spazio per il “soccorso istruttorio” invocato nel ricorso perché “tale istituto può essere invocato in caso di dichiarazione incompleta, irregolare o addirittura mancante, non già nell’ipotesi – totalmente diversa – di una dichiarazione esistente, ma scientemente difforme dalla realtà” (così questa Sezione si è espressa nella sentenza 31 luglio 2015 n. 1133; cfr., nel medesimo senso, la già citata sentenza 5 dicembre 2014 n. 1990)”.