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Unindustria Bologna

sentenza_daloiaConvegno “Il nuovo codice degli appalti”

Bologna – Mercoledì 29 giugno 2016

Intervento dell’Avv. Prof. Antonio D’Aloia su “La partecipazione del privato al nuovo modello di Concessioni e l’allocazione dei rischi nel PPP” nell’ambito del convegno organizzato da Unindustria Bologna.

L’(ex) 40

avv_daloiaL’(ex) 40 di Antonio D’Aloia in Quaderni Costituzionali – Rivista italiana di Diritto Costituzionale

– n. 4/2015 – Ed. Il Mulino.

Riflessioni a margine della sentenza della Corte Costituzionale n. 96/2015 che ha dichiarato

incostituzionale il divieto di diagnosi genetica preimpianto.

Verso la legge sulle unioni civili tra persone dello stesso sesso

logo-dpceonlineL’Avv. Prof. Antonio D’Aloia firma un editoriale per la rivista DPCE Online riguardo alla legge sulle unioni civili tra persone dello stesso sesso, che alleghiamo al presente articolo.

DPCE Onlie – Avv. Prof. Antonio D’Aloia – Editoriale. Verso la legge sulle unioni civili tra persone dello stesso sesso.

 

T.A.R. Toscana – Firenze, Sezione II, Sent. 13 gennaio 2016, n. 11

notizie_daloiaL’omessa dichiarazione della precedente risoluzione contrattuale determina … la falsità della dichiarazione resa in proposito dalla società ricorrente e ne legittima, di per sé sola, l’esclusione. In tal caso non c’è spazio per il “soccorso istruttorio” invocato nel ricorso perché “tale istituto può essere invocato in caso di dichiarazione incompleta, irregolare o addirittura mancante, non già nell’ipotesi – totalmente diversa – di una dichiarazione esistente, ma scientemente difforme dalla realtà” (così questa Sezione si è espressa nella sentenza 31 luglio 2015 n. 1133; cfr., nel medesimo senso, la già citata sentenza 5 dicembre 2014 n. 1990)”.

T.A.R. Campania – Salerno, Sezione II, Sent. 11 settembre 2015, n. 1987

notizie_daloiaNon può sostenersi che la Curatela, ai sensi dell’art. 192, quarto comma, del D.lgs. n. 152/2006, sarebbe tenuta alla bonifica ambientale essendo subentrata nei diritti della società fallita (cui sarebbe da ascrivere la responsabilità dell’illecito), secondo le previsioni del Decreto Legislativo 8.6.2001 n. 231 in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni. E ciò in quanto il Fallimento non può essere considerato un subentrante, ossia un successore dell’impresa sottoposta alla procedura fallimentare. La società dichiarata fallita conserva la propria soggettività giuridica e rimane titolare del proprio patrimonio: solo ne perde la facoltà di disposizione, subendo la caratteristica vicenda dello spossessamento (art. 42 RD. n. 267/ 1942). Correlativamente, il Fallimento non acquista la titolarità dei suoi beni, ma ne è solo un amministratore con facoltà di disposizione, laddove quest’ultima riposa non sulla titolarità dei relativi diritti ma, a guisa di legittimazione straordinaria, sul manus publicumrivestito dagli organi della procedura (art. 31 R. D. n. 267/ 1942).
Per l’effetto, nei confronti del Fallimento non è ravvisabile un fenomeno di successione, il quale solo potrebbe far scattare il meccanismo estensivo, previsto dall’art. 192, comma 4, digs. clt., della legittimazione passiva rispetto agli obblighi di ripristino che l’articolo stesso pone in prima battuta a carico del responsabile e del proprietario versante in dolo o colpa (in termini, da ultimo, Cons. St., Sez. V, 30 giugno 2014 n. 3274)
”.